Controlli – Formazione – Gestione sicurezza
Novità in materia di prevenzione incendi
A inizio settembre 2021 sono stati approvati tre nuovi Decreti Ministeriali (DM 01/09/2021, DM 02/09/2021, DM 03/09/2021) che portano sostanziali modifiche del quadro normativo in materia di prevenzione incendi, sostituendo la vecchia normativa antincendio (DM 10/03/1998), ma che sono entrati in vigore ad ottobre 2022.
DM 01/09/2021 – Riguarda i controlli su impianti e attrezzature antincendio
Con questo Decreto vengono definite modalità di:
- attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio;
- Permane l’obbligo di mantenere un registro dei controlli antincendio, da compilare a cura dei manutentori incaricati;
- Introdotto un nuovo obbligo di tenuta di un registro per le verifiche “interne” (denominate di Sorveglianza), da compilare a cura del personale interno, che dovrà essere istruito allo scopo. Per tale aspetto abbiamo predisposto diverse versioni di registri, sia in modalità cartacea che elettronica, da valutare insieme a te per l’applicazione presso la tua Azienda;
- qualificazione dei tecnici manutentori, tramite specifici percorsi di formazione (questi dovranno essere abilitati secondo la nuova norma ed in possesso di una specifica “attestazione di tecnico manutentore qualificato” da esibire in Azienda su richiesta). Si specifica che tale obbligo entrerà in vigore a decorrere da settembre 2023.
DM 02/09/2021 – Criteri per la gestione in esercizio ed emergenza della sicurezza antincendio
Con questo Decreto, relativamente quindi a classificazione delle attività, procedure di emergenza e formazione del personale addetto, vengono introdotte le seguenti principali novità:
- La Classificazione delle Aziende, per quanto concerne il rischio di incendio, non è più basata sui livelli Basso, Medio e Alto, ma bensì in livelli 1, 2 e 3;
- L’introduzione della parte di esercitazione pratiche, durante i corsi antincendio, fino dai corsi rivolti alle Aziende di Livello 1;
- La periodicità dell’aggiornamento della fomazione antincendio, prevista obbligatoriamente ogni 5 anni (fino ad oggi la periodicità era “consigliata” ogni 3 anni);
- Modifica parziale delle condizioni necessarie affinchè scatti l’obbligo di redazione del Piano di emergenza ed evacuazione, ora obbligatorio nei seguenti casi:
- Aziende con oltre 10 lavoratori;
- Aziende anche con meno di 10 lavoratori, ma aperte al pubblico e che possono ospitare contemporaneamente un numero totale di persone superiore a 50 (tra lavoratori, clienti, visitatori, etc.);
- Aziende soggette a rilascio del certificato di conformità antincendio (ex CPI) da parte dei Vigili del Fuoco.
DM 03/09/2021 – Criteri generali per individuare le misure necessarie a prevenire gli incendi
Con questo Decreto vengono previsti i criteri per la valutazione del rischio incendio nelle Aziende, che modificano parzialmente quelli già previsti ed in essere.
Si specifica che nel Documento di Valutazione dei Rischi da noi redatto e che hai in sede, è già inclusa la Valutazione del Rischio Incendio, redatta in base alla precedente normativa di prevenzione incendi, pertanto ad oggi NON risulta necessario aggiornare detta valutazione, salvo che non sia intercorse in Azienda sostanziali modifiche che possano aver modificato il rischio di incendio.
Ad ogni modo in occasione dell’aggiornamento periodico della documentazione, verrà eseguito l’aggiornamento della valutazione del rischio di incendio, in linea con i criteri previsti dalla nuova normativa.
In sintesi
Stante le novità introdotte dai Decreti, la nostra Società è a disposizione per:
- Predisporre il registro dei controlli di sorveglianza interna, cartaceo o elettronico, da valutare con ogni singola Azienda;
- Formare il personale aziendale in materia di antincendio, come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, ma con percorsi formativi aggiornati ed in linea con le nuove disposizioni;
- Aggiornare i documenti di valutazione del rischio con i nuovi criteri di valutazione;
- Redigere i Piani di Emergenza, per tutte quelle Aziende che risultino soggette a tale obbligo;
- Fornire supporto e consulenza circa l’adeguamento dell’attività Aziendale alle disposizioni generali e specifiche per la prevenzione incendi.